Legge 1622/1962
Art. 8 — L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n
Art. 8. L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguente: "I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dai ruoli normati delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono i seguenti: 1) ruolo dell'Arma dei carabinieri; 2) ruolo normale dell'Arma di fanteria; 3) ruolo normale dell'Arma di cavalleria; 4) ruolo normale dell'Arma di artiglieria; 5) ruolo normale dell'Arma del genio; 6) ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; 7) ruolo del servizio tecnico di artiglieria; 8) ruolo del servizio tecnico della motorizzazione; 9) ruolo del servizio tecnico chimico fisico; 10) ruolo del servizio tecnico del genio; 11) ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni; 12) ruolo del servizio tecnico geografico; 13) ruolo del servizio automobilistico; 14) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici); 15) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti); 16) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari); 17) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza); 18) ruolo del servizio di amministrazione; 19) ruolo del servizio veterinario. Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie di complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali, il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i ruoli dei servizi tecnici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1622/1962 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.