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Legge 1622/1962

Art. 5 — Le Commissioni giudicatrici del reclutamento dei sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria…

ELI /it/legge/1962/11/16/1622/art/5parte di Legge 1622/1962
Art. 5. Le Commissioni giudicatrici del reclutamento dei sottotenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria cavalleria, artiglieria e genio sono nominate con decreto del Ministro per la difesa, e composte di: un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente; quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri; un impiegato della carriera direttiva di qualifica, non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

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