Legge 1622/1962
Art. 14 — Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate: a) secondo…
Art. 14. Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate: a) secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, per gli ufficiali del ruolo unito dei generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per gli ufficiali generali dei servizi e per i colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; b) sotto la data del 1 gennaio 1963 per gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e per gli ufficiali inferiori e superiori dei servizi eccettuati i capitani e i maggiori dei servizi tecnici; c) dopo l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 15 e 16 e con riferimento alla data del 1 gennaio 1963, per i tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1622/1962 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.