Legge 1168/1961
Art. 45 — L'indennita' speciale prevista dagli articoli 21 e 44 compete, a decorrere dal 1 gennaio 1961, ai vicebrigadi…
Art. 45. L'indennita' speciale prevista dagli articoli 21 e 44 compete, a decorrere dal 1 gennaio 1961, ai vicebrigadieri, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri che anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per limiti massimi di servizio, per eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla predetta data del 1 gennaio 1961 non abbiano compiuto gli anni 65. L'indennita' compete dalla data di collocamento in pensione per coloro che abbiano cessato dal servizio successivamente al 1 gennaio 1961.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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