Legge 1168/1961
Art. 43 — In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito di…
Art. 43. In caso di corresponsabilita' fra sottufficiali e militari di truppa per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico dei sottufficiali. Il Ministro, sino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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