Legge 1168/1961
Art. 37 — Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9; b…
Art. 37. Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dal servizio, di cui all'articolo 9; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari di cui all'articolo 26, lettera c); c) la perdita, del grado per rimozione, di cui al n. 6) dell'articolo 34.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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