Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1168/1961Art. 29
Legge 1168/1961

Art. 29 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo puo' trovarsi: a) in servizio temporaneo; b) in co…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/29parte di Legge 1168/1961
Art. 29. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in congedo puo' trovarsi: a) in servizio temporaneo; b) in congedo illimitato. Il militare in servizio temporaneo e' soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per la categoria di militari cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio, in quanto siano applicabili. Il militare in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1168/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.