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Legge 1168/1961

Art. 23 — Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo a…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/23parte di Legge 1168/1961
Art. 23. Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e delle rafferme e' stabilita dalle apposite disposizioni di legge.

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