Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1168/1961Art. 2
Legge 1168/1961

Art. 2 — I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in: a) appuntati, carabinieri scelti e carabini…

ELI /it/legge/1961/10/18/1168/art/2parte di Legge 1168/1961
Art. 2. I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in: a) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo; b) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in ferma volontaria o in rafferma; c) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo; d) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo assoluto. E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, sia riconosciuto meritevole di rimanere in servizio. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui, alle lettere a) e b) del primo comma.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1168/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.