Legge 1168/1961
Art. 2 — I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in: a) appuntati, carabinieri scelti e carabini…
Art. 2. I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in: a) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo; b) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in ferma volontaria o in rafferma; c) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo; d) appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo assoluto. E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, sia riconosciuto meritevole di rimanere in servizio. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui, alle lettere a) e b) del primo comma.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.2.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1168/1961 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.