Legge 512/1961
Art. 91 — All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata, …
Art. 91. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata, esclusa l'indennita' per spese di alloggio contemplata dall'articolo 33, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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