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Legge 512/1961

Art. 82 — Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di capp…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/82parte di Legge 512/1961
Art. 82. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano: a) per anzianita' congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto al grado di cappellano militare capo; b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo.

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