Open·Parlamento
HomeNormeLegge 512/1961Art. 80
Legge 512/1961

Art. 80 — In tempo di guerra, il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a d…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/80parte di Legge 512/1961
Art. 80. In tempo di guerra, il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 79 Art. 81 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.