Legge 512/1961
Art. 80 — In tempo di guerra, il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a d…
Art. 80. In tempo di guerra, il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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