Legge 512/1961
Art. 75 — Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militar…
Art. 75. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 71, o se il cappellano militare medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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