Legge 512/1961
Art. 73 — Il cappellano militare e' sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorita' da cui dipende per ragio…
Art. 73. Il cappellano militare e' sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorita' da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro per la difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici. Il Ministro per la difesa puo', in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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