Open·Parlamento
HomeNormeLegge 512/1961Art. 65
Legge 512/1961

Art. 65 — Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'.

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/65parte di Legge 512/1961
Art. 65. Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'.

Modificato / richiamato da

Inserisce · 1
Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 512/1961 · fonte Normattiva ↗

← Art. 64 Art. 66 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.