Legge 512/1961
Art. 65 — Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'.
Art. 65. Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 69, comma 9) l'introduzione di un comma dopo il primo all'art. 65.
Modifica · 1
- D.lgs 490/12 — Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiautoritativoha disposto (con l'art. 71, comma 1) la modifica dell'art. 65.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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