Legge 512/1961
Art. 62 — Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illi…
Art. 62. Nei limiti di cui al precedente articolo, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto ministeriale, su proposta dell'Ordinario militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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