Legge 512/1961
Art. 59 — Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dagli articoli 65 e …
Art. 59. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dagli articoli 65 e 67, sia rivestito della dignita' vescovile o sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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