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Legge 512/1961

Art. 59 — Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dagli articoli 65 e …

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/59parte di Legge 512/1961
Art. 59. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di eta' stabilito dagli articoli 65 e 67, sia rivestito della dignita' vescovile o sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, e' collocato in congedo assoluto.

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