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Legge 512/1961

Art. 56 — I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessita', ai servizio dell'assistenza spirituale al…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/56parte di Legge 512/1961
Art. 56. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessita', ai servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

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