Legge 512/1961
Art. 54 — Il cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del s…
Art. 54. Il cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorita' nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 53.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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