Legge 512/1961
Art. 42 — Il cappellano militare in disponibilita' che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 41, non lo riassum…
Art. 42. Il cappellano militare in disponibilita' che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 41, non lo riassuma, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 47. Decorso il periodo massimo di disponibilita' senza che sia stato richiamato in servizio, il cappellano militare e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita', con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma precedente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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