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Legge 512/1961

Art. 24 — I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione …

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/24parte di Legge 512/1961
Art. 24. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio metropolitano. Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina militare, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti dal regolamento.

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