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Legge 512/1961

Art. 20 — I cappellani militari si distinguono in: cappellani militari in servizio permanente; cappellani militari in c…

ELI /it/legge/1961/06/01/512/art/20parte di Legge 512/1961
Art. 20. I cappellani militari si distinguono in: cappellani militari in servizio permanente; cappellani militari in congedo; cappellani militari in congedo assoluto. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore del uniforme.

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