Legge 512/1961
Art. 12 — L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario
Art. 12. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art.2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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