Legge 1479/1960
Art. 21 — Alla copertura dell'onere di lire 220 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto …
Art. 21. Alla copertura dell'onere di lire 220 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1900-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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