Legge 1479/1960
Art. 2 — Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui a…
Art. 2. Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i ruoli degli ufficiali del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico delle trasmissioni, del servizio tecnico chimico-fisico, del servizio tecnico geografico. Gli organici dei ruoli indicati nel comma, precedente sono cosi' composti: a) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico del genio: maggior generale....................... 1 colonnelli............................. 3 tenenti colonnelli, maggiori e capitani 27 b) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico delle trasmissioni: maggior generale....................... 1 colonnelli............................. 3 tenenti colonnelli, maggiori e capitani 27 c) ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico- fisico: tenente generale....................... 1 maggiori generali...................... 2 colonnelli............................. 10 tenenti colonnelli, maggiori e capitani 66 d)ruolo degli ufficiali del servizio tecnico geo-grafico maggior generale........................ 1 colonnelli.............................. 2 tenenti colonnelli, maggiori e capitani. 18
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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