Legge 623/1959
Art. 22 — In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n
Art. 22. In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente articolo 21.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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