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Legge 623/1959

Art. 20 — Le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/20parte di Legge 623/1959
Art. 20. Le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonche' a tutti gli altri Istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato.

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