Open·Parlamento
HomeNormeLegge 623/1959Art. 12
Legge 623/1959

Art. 12 — L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di …

ELI /it/legge/1959/07/30/623/art/12parte di Legge 623/1959
Art. 12. L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1957, n. 742, e' autorizzato a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di industrie turistico-alberghiere. Per dette operazioni e' escluso l'intervento del Mediocredito centrale. All'articolo 7 della stessa legge 31 luglio 1957, n. 742, e' aggiunto il seguente comma: "Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 623/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 11 Art. 13 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.