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Legge 295/1958

Art. 29 — La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/29parte di Legge 295/1958
Art. 29. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 17 ha effetto dal 22 dicembre

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