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Legge 295/1958

Art. 2 — L'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/2parte di Legge 295/1958
Art. 2. L'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Fermo il disposto dell'art. 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonche' gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'art. 192 della presente legge quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale".

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