Open·Parlamento
HomeNormeLegge 295/1958Art. 10
Legge 295/1958

Art. 10 — Nell'art

ELI /it/legge/1958/02/27/295/art/10parte di Legge 295/1958
Art. 10. Nell'art. 98, il quarto comma e' sostituito da seguente: "I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita' nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza e' assorbito al verificarsi delle prime vacanze".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 295/1958 · fonte Normattiva ↗

← Art. 9 Art. 11 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.