Legge 126/1958
Art. 2 — Strade statali
Art. 2. (Strade statali). Sono statali le strade che: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi; c) congiungono fra loro i capoluoghi di Provincia; d) costituiscono diretti ed importanti collegamenti fra strade statali; e) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, esclusi quelli di quarta categoria della classe seconda, o aeroporti, nonche' centri di particolare importanza, industriale, turistica e climatica; f) servono traffici interprovinciali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 126/1958 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.