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Legge 126/1958

Art. 17 — Classificazione anticipata

ELI /it/legge/1958/02/12/126/art/17parte di Legge 126/1958
Art. 17. (Classificazione anticipata). Per le strade che non richiedono opere di sistemazione, o che comunque non diano luogo ad opposizioni da parte degli enti, cedente e ricevente, il Ministro per i lavori pubblici puo' procedere alla classificazione di strade statali e provinciali, con le norme previste dagli articoli 3 e 5, anche prima che siano formati i piani di classificazione di cui agli articoli 15 e 16.

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