Legge 126/1958
Art. 15 — Piano per la classificazione di strade statali
Art. 15. (Piano per la classificazione di strade statali). Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, sentiti il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S. e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, forma, il piano di tutte le strade che alla stessa data possiedono i requisiti di cui all'art. 2. Il passaggio fra le statali delle strade comprese nel piano, di cui al comma precedente, che gia' non siano classificate tali sara' disposto gradualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice della Strada — Nuovo codice della strada.autoritativoha disposto (con l'art.231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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