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Legge 126/1958

Art. 10 — Strade di bonifica

ELI /it/legge/1958/02/12/126/art/10parte di Legge 126/1958
Art. 10. (Strade di bonifica). Le strade che saranno costruite come opere pubbliche di Bonifica od a cura dello Stato, in base a leggi speciali, o dalla Cassa per il Mezzogiorno saranno classificate, all'atto del collaudo, secondo le disposizioni della presente legge. La classificazione fra le strade statali e' effettuata a norma dell'art. 3; la classificazione fra le strade provinciali o comunali e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentite, rispettivamente, le Amministrazioni provinciali e comunali interessate, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e, in caso di opposizione delle Amministrazioni locali, il Consiglio di Stato.

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