Legge 33/1957
Art. 7 — Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e posso…
Art. 7. Il presidente e i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente o di un membro del Consiglio, la nomina del successore si effettua con le norme di cui all'art 3 ed avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasta in carica la persona sostituita.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 936/12 — Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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