Legge 33/1957
Art. 21 — All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si fara' fronte, per…
Art. 21. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 50 milioni, si fara' fronte, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- L. 936/12 — Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.autoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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