Legge 1423/1956
Art. 13 — L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art
Art. 13. L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti consequenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al contino secondo il precedente ordinamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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