Legge 1423/1956
Art. 11 — La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto e' comunicato all'interessato e ce…
Art. 11. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto e' comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e' scontata, la pena.
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Abroga · 1
- D.lgs 159/09 — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposautoritativoha disposto (con l'art. 120, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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