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Legge 1368/1956

Art. 20 — Il personale volontario del C.E.M.M

ELI /it/legge/1956/11/27/1368/art/20parte di Legge 1368/1956
Art. 20. Il personale volontario del C.E.M.M. e' iscritto nelle matricole della gente di mare. Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo ai fini delle assicurazioni sociali del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria prevista dall'art. 39 del decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, per i volontari del C.E.M.M. durante le ferme successive a quella sessennale, e' effettuata anche durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva e il compimento della ferma sessennale. Ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i volontari del C.E.M.M. sono iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

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