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Legge 1368/1956

Art. 13 — Il Ministero della difesa ha facolta' di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali idon…

ELI /it/legge/1956/11/27/1368/art/13parte di Legge 1368/1956
Art. 13. Il Ministero della difesa ha facolta' di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali idonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente, ma classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente art. 6. Il numero dei volontari da ammettere ai vincoli di ferma annuale, anche limitatamente ad alcune categorie e specialita', e' di volta in volta stabilito dal Ministero in relazione alle necessita' del servizio, nel limite dei posti di sergente di cui al sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516. Qualora i posti disponibili non risultino interamente coperti dai sottufficiali di cui al primo comma, il Ministero della difesa ha facolta' di ammettere ai vincoli di ferma volontaria annuale anche i sergenti riprovati definitivamente agli esami finali del corso I.G.P., i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente art. 6. La nuova ferma decorre dal giorno successivo a quello di compimento della ferma sessennale, per i primi, e della ferma complementare biennale, per i secondi. Puo' essere concesso fino ad un massimo di sei vincoli di ferma annuale per i volontari di cui al primo comma, e di quattro vincoli per i sergenti definitivamente riprovati agli esami del corso I.G.P. I volontari a ferma annuale, compiuto il nono anno di ferma, sono scrutinati per l'avanzamento ad anzianita' a secondo capo e, se idonei, conseguono la promozione nei limite dei posti disponibili nel contingente di posti di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516. Al compimento del dodicesimo anno di ferma, i volontari acquistano diritto a fare domanda di passaggio nell'impiego civile, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599. Per conseguire il premio di congedamento previsto dalle vigenti disposizioni, coloro che si trovano nelle suddette condizioni debbono presentare, al momento del rinvio dalle armi, dichiarazione di rinuncia all'impiego civile.

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