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Legge 1137/1955

Art. 80 — L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi nav…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/80parte di Legge 1137/1955
Art. 80. L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei Corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo.

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