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Legge 1137/1955

Art. 78 — L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del C…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/78parte di Legge 1137/1955
Art. 78. L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra; nei ruoli normali dei Corpi del genio navale e delle armi navali, sino al grado di generale ispettore; nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario e nei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente generale; nel ruolo ufficiali farmacisti del Corpo sanitario, sino al grado di colonnello; nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di fregata; nei ruoli speciali dei Corpi del genio navale delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di tenente colonnello; nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano.

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