Legge 1137/1955
Art. 74 — Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di …
Art. 74. Per gli ufficiali comandati a prestare servizio su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art.74.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.