Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1137/1955Art. 71
Legge 1137/1955

Art. 71 — L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/71parte di Legge 1137/1955
Art. 71. L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, e' considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare il corso. Il tenente che, in applicazione dell'art. 63, quarto comma, ripeta il corso, non puo' conseguire vantaggio di carriera.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1137/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 70 Art. 72 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.