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Legge 1137/1955

Art. 69 — I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciasc…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/69parte di Legge 1137/1955
Art. 69. I tenenti, i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera. Il vantaggio di carriera e' attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui cade la data predetta. Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi gia' compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'art. 39 lo spostamento sara' effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la meta' o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano, di maggiore e di colonnello, o di tenente colonnello. Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli e' collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente. L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito eguale titolo.

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