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Legge 1137/1955

Art. 60 — L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei te…

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/60parte di Legge 1137/1955
Art. 60. L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di precedenza agli effetti della promozione e' determinato dall'anzianita' di grado; in caso di pari anzianita' di grado si applica l'art. 9 della legge sullo stato degli ufficiali.

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