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Legge 1137/1955

Art. 6 — I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione …

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/6parte di Legge 1137/1955
Art. 6. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sono i seguenti: 1) arma dei carabinieri; 2) arma di fanteria; 3) arma di cavalleria; 4) arma di artiglieria; 5) arma del genio; 6) servizio tecnico di artiglieria; 7) servizio tecnico della motorizzazione; 8) servizio automobilistico; 9) servizio sanitario (ufficiali medici); 10) servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti); 11) servizio di commissariato (ufficiali commissari); 12) servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza; 13) servizio di amministrazione; 14) servizio veterinario. Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dalle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali e i ruoli dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

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