Legge 1137/1955
Art. 52 — All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art
Art. 52. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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