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Legge 1137/1955

Art. 52 — All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art

ELI /it/legge/1955/11/12/1137/art/52parte di Legge 1137/1955
Art. 52. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale e' valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

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