Legge 1137/1955
Art. 50 — L'ufficiale non valutato a norma dell'art
Art. 50. L'ufficiale non valutato a norma dell'art. 21, primo comma, e' valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 49.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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